L’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica deve essere presentata per gli interventi già eseguiti in zone vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che rientrino nelle casistiche di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.., di seguito riportate:
a. lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b. impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c. lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
Il richiedente presenta istanza di accertamento paesaggistico all’Ente competente;
l’Ente competente (responsabile dell’istruttoria paesaggistica) entro 90 giorni dalla ricezione della domanda
- verifica la necessità dell’accertamento paesaggistico e la completezza della documentazione;
- valuta la compatibilità paesaggistica dell’intervento;
- acquisisce il parere della Commissione Paesaggio;
trasmette alla Soprintendenza la documentazione presentata dal richiedente per l’espressione del parere obbligatorio e vincolante di competenza ed il parere della Commissione Paesaggio;
il Soprintendente entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione esprime parere obbligatorio e vincolante
- se il parere è favorevole si applica sanzione pari al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione (determinato previa perizia di stima)
- se il parere è negativo si applica la sanzione demolitoria (rimissione in pristino).
Entro il termine perentorio 180 giorni dalla ricezione della richiesta l'autorità competente si pronuncia sulla domanda.
L'accertamento è trasmesso alla Soprintendenza e alla Regione Liguria.