ISTITUZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO
Uffici responsabili
AnagrafeDescrizione
La convivenza di fatto viene costituita a i sensi dell’art. 1 comma 36 delle legge 76/2016.
Si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da una unione civile.
Requisiti della convivenza di fatto sono quindi:
- Maggiore età;
- Convivenza;
- Legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- Assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio e unione civile.
La dichiarazione deve essere resa da entrambi i componenti la coppia: l'ufficio anagrafe procederà pertanto all’accertamento di quanto dichiarato.
La convivenza di fatto verrà instaurata nel termine di due giorni decorrenti dalla data della dichiarazione.
Qualora nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di cui sopra i conviventi di fatto non ricevano alcuna comunicazione dall’ufficio, quanto dichiarato verrà considerato conforme alla situazione di fatto in essere alla data di ricezione della dichiarazione.
I conviventi di fatto potranno disciplinare i loro rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o sottoscrizione privata autenticata da un notaio o da un avvocato: il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione provvede entro i successivi dieci giorni a trasmettere copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
La convivenza di fatto si risolve per:
- Accordo delle parti;
- Recesso unilaterale;
- Matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
- Morte di uno dei contraenti.